Prevenzione Incendi per le Gallerie Stradali: Sicurezza, Manutenzione e Gestione.
Nuova norma per la prevenzione incendi nelle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea di lunghezza superiore a 500m. Il Decreto del Ministero dell’Interno è applicabile sia alle nuove costruzioni che alle gallerie esistenti, stabilendo requisiti minimi per la progettazione, costruzione e gestione delle gallerie stradali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, mitigare gli effetti degli eventi emergenziali e prevenire la probabilità di accadimento degli eventi stessi.
Analizziamo insieme la normativa.
Prevenzione incendi nella progettazione, realizzazione e gestione delle gallerie stradali non transeuropee con lunghezza superiore a 500m
La prevenzione dagli incendi per assicurare la sicurezza nelle gallerie stradali: norme di riferimento, ambito di applicazione e obiettivi.
È stato rilasciato dal Ministero dell’Interno un progetto di decreto che introduce la nuova normativa di prevenzione incendi per le gallerie stradali che non fanno parte della rete transeuropea di lunghezza superiore a 500m, stabilendo requisiti per la progettazione, costruzione e gestione di queste infrastrutture. La norma si applica sia alle nuove infrastrutture (Titolo I) sia a quelle esistenti (Titolo II).
Il progetto di decreto è stato ricevuto dalla Commissione Europea il 24 gennaio 2025 ed ha tempo fino al 28 aprile 2025 per esaminare il documento.
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come noto, il D.P.R. 151/2011 ha introdotto la classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In particolare, l’attività n. 80 prevista nell’allegato I riguarda:
- gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri;
- gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.
Ambito di applicazione e obiettivi
Il progetto di decreto stabilisce le norme per la sicurezza antincendio delle gallerie non incluse nella rete stradale transeuropea di lunghezza lineare superiore a 500m, sia per quelle di nuova costruzione che per quelle esistenti. Gli obiettivi principali sono la salvaguardia della vita umana (utenti e squadre di soccorso), la tutela dei beni (opera d’arte e sistemi impiantistici) e dell’ambiente. Detti obiettivi vengono raggiunti mediante:
- prevenzione dell’innesco e la diffusione di incendi;
- garantire la stabilità delle strutture portanti per agevolare i soccorsi agli utenti;
- semplificare l’evacuazione e l’intervento delle squadre di emergenza.
Norme di Prevenzione Incendi per Gallerie di Nuova Realizzazione (Titolo I)
Il progetto di decreto prevede misure infrastrutturali specifiche per garantire la sicurezza nelle gallerie stradali non incluse nella rete transeuropea:
- Vie di esodo e uscite di emergenza: garantire evacuazioni sicure e accesso ai soccorritori (corsia di emergenza e/o banchine pedonali). Nelle gallerie con oltre 2.000 veicoli al giorno per corsia, le uscite devono essere ad interdistanza massima pari a 500 metri l’una dall’altra (ridotta a 300 metri per gallerie urbane con transito pedonale).
- Accessi carrabili per il pronto intervento: In gallerie a doppio fornice, i collegamenti carrabili devono avere resistenza al fuoco REI 120. Creazioni di varchi nello spartitraffico per facilitare l’accesso ai soccorsi.
- Drenaggio: il sistema deve prevenire gli incendi da liquidi infiammabili o tossici e la propagazione degli stessi in galleria. In alternativa è necessario inibire l’accesso a mezzi di merci pericolose, ovvero disporre l’adozione di misure di gestione e regolazione dei flussi veicolari, atte a mitigare il rischio sulla base di un’analisi di sicurezza redatta dal responsabile dell’attività.
- Resistenza al fuoco delle strutture:
- I materiali strutturali devono essere incombustibili (A1/A2)
- Resistenza minima R 90.
- Per gallerie “critiche” (cedimento locale con conseguenze catastrofiche), resistenza minima R 120
- Reazione al fuoco dei materiali:
- Rivestimenti interni incombustibili (A1/A2)
- Illuminazione ed annessa alimentazione non devono propagare l’incendio.
- Percorsi protetti (soffitti, pareti e pavimenti) con elevati standard di sicurezza al fuoco
Lo stesso decreto prevede requisiti impiantistici mirati per prevenire e mitigare gli effetti degli eventi emergenziali quali:
- Sistemi di comunicazione
- Sistemi di ventilazione (evacuatori di fumo e calore)
- Segnaletica stradale e di sicurezza
- Sistemi di Videosorveglianza Intelligente
- Sistemi per precludere l’accesso
- Stazioni di Emergenza
- Sistema idrico antincendio
- Alimentazioni di emergenza e distribuzioni elettriche di idonea reazione al fuoco
Infine il Titolo I del progetto di decreto ministeriale riporta i requisiti di esercizio consistenti nella redazione di piani gestione delle emergenze, la realizzazione di esercitazioni periodiche, le procedure di gestione degli eventi emergenziali nonché le procedure per la manutenzione in sicurezza (per gli utenti e per gli operatori).
Norme di Prevenzione Incendi per Gallerie Esistenti e Operative (Titolo II)
La bozza di decreto prevede la categorizzazione del rischio delle gallerie esistenti mediante l’analisi di tre principali aspetti:
- Tipologia della strada: gallerie urbane ed extraurbane, monodirezionali e bidirezionali;
- Lunghezza: suddivisa in intervalli che vanno da 500 metri a oltre 3000 metri (tra 500 e 1000 m, tra 1000 e 1500 m, tra 1500 e 3000 m, >3000 m);
- Traffico Giornaliero Medio (TGM): suddiviso in tre fasce in base al numero di veicoli per corsia (< 2000, tra 2000 e 10000, > 10000).
Se emergono ulteriori fattori di rischio, il responsabile dell’attività deve rivedere il livello di rischio connesso. L’analisi dei rischi è condotta, se necessario, da un ente funzionalmente indipendente dal gestore della galleria. I risultati e i contenuti di tali studi devono essere inclusi nella documentazione di sicurezza inviata all’autorità competente.

Le misure di sicurezza per le gallerie esistenti
Il progetto di decreto stabilisce, in funzione della categorizzazione delle gallerie esistenti, interventi di adeguamento volti a:
- rilevare tempestivamente gli incidenti e l’allarme incendio (copertura telefonica, SOS, rilevamento incendi, DAI, centro di controllo);
- favorire l’autosoccorso, limitare l’incendio e gli utenti coinvolti (pianificazione degli interventi, esporre caratteristiche di resistenza al fuoco, sistemi di comunicazione di emergenza, idrico antincendio);
- favorire l’intervento dei soccorsi (segnaletica di sicurezza, illuminazione di sicurezza, impianto di ventilazione, by-pass compartimentati, impianto semaforico, PMV e barriere fisiche)
Le misure gestionali per le gallerie esistenti
Il medesimo decreto definisce alcune misure gestionali da implementare per le gallerie esistenti in esercizio di lunghezza superiore a 500m e non appartenenti alla rete TEN, consistenti principalmente in:
- misure per la limitazione della velocità (il responsabile dell’attività adotta le misure gestionali idonee a ridurre la probabilità di accadimento di un incidente; i parametri di velocità ed interdistanza vanno riportati nel piano di emergenza)
- misure di esercizio e manutenzione (piano di manutenzione, piano di emergenza, piano di esercitazioni)
Il progetto di decreto stabilisce infine i tempi massima possibili per l’adempimento normativo delle gallerie esistenti in esercizio e nello specifico:
- all’entrata in vigore – misure gestionali
- entro 6 mesi – misure volte a favorire l’intervento dei soccorsi
- entro 1 anno – misure volte a favorire l’autosoccorso
- entro 5 anni – tutte le restanti misure