Modellazione energetica e criteri di prestazione degli edifici

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi non si limita ad aggiornare il DM 26/06/2015: rafforza l’approccio prestazionale e rende più rigorosa l’intera catena progetto → modello → verifica → documentazione.
A cambiare non sono solo i valori, ma il modo di progettare e dimostrare la conformità.

Dalle verifiche globali edificio–impianto, al maggiore rigore sui ponti termici, fino al ruolo centrale dell’automazione e dei sistemi di controllo (BACS), il decreto incide in modo concreto sul lavoro quotidiano dei professionisti. Anche gli allegati tecnici diventano veri e propri strumenti operativi, soprattutto per modellazione energetica e relazione tecnica.

Il D.M. 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. il 05/12/2025) aggiorna integralmente il sistema dei requisiti minimi introdotto dal D.M. 26 giugno 2015, sia sul piano metodologico (norme tecniche di riferimento e impostazione delle verifiche) sia sul piano prescrittivo (involucro, impianti, servizi energetici). L’aggiornamento recepisce, sul versante nazionale, la cornice introdotta dal D.Lgs. 48/2020 (EPBD 2018/844) e incorpora numerosi chiarimenti applicativi maturati dal 2015 in poi. L’entrata in vigore è fissata a 180 giorni dalla pubblicazione (3 giugno 2026); per i titoli abilitativi presentati entro tale data resta applicabile il quadro 2015. Le novità più rilevanti per i progettisti riguardano:

Inquadramento normativo e finalità dell’aggiornamento

Il Decreto si colloca nel solco del D.Lgs. 192/2005 (attuazione EPBD) e della Legge 90/2013, che hanno fissato il quadro nazionale per la prestazione energetica degli edifici (calcolo, requisiti, APE, controlli). Il D.M. 26 giugno 2015 ha rappresentato il primo assetto organico post-EPBD 2010, introducendo: edificio di riferimento, indici EP e verifiche per livelli di intervento (nuova costruzione, ristrutturazioni importanti I/II livello, riqualificazione).

Con l’EPBD 2018/844 (recepita dal D.Lgs. 48/2020) sono state rafforzate le misure su: e-mobility, automazione degli edifici, trasparenza dei dati e miglioramento dell’approccio prestazionale. L’aggiornamento 2025 mira a rendere coerente il corpus nazionale con tali previsioni e a ridurre le ambiguità applicative emerse nel decennio di utilizzo del decreto 2015.

Entrata in vigore, campo di applicazione e regime transitorio

Il decreto entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U. (3 giugno 2026). La data è centrale per la gestione dei titoli edilizi: i progetti con titolo richiesto entro tale termine restano assoggettati al D.M. 26 giugno 2015 (Allegato 1 e Allegato 2 previgenti), mentre per i titoli successivi si applica l’intero impianto aggiornato (nuovo Allegato 1, Appendici A e B e nuovo Allegato 2).

Il campo di applicazione riprende l’impostazione 2015: nuova costruzione (inclusa demolizione e ricostruzione), ampliamenti, ristrutturazioni importanti (primo e secondo livello), riqualificazioni energetiche e interventi sugli impianti. Inoltre, viene esplicitamente integrata l’infrastrutturazione per la ricarica dei veicoli elettrici (edifici con posti auto).

Struttura del D.M. 28 ottobre 2025 e tecnica normativa di aggiornamento

Il D.M. 28 ottobre 2025 è un decreto di aggiornamento del D.M. 26 giugno 2015. Interviene su articoli e definizioni e sostituisce integralmente gli Allegati tecnici del 2015.

Modifiche chiave agli articoli del D.M. 26/06/2015

Le principali modifiche testuali possono essere ricondotte a quattro filoni:

  1. ampliamento dell’ambito al tema e-mobility;
  2. integrazione di definizioni (ponte termico, parcheggio adiacente);aggiornamento del riferimento normativo per il calcolo (nuove UNI/TS e UNI EN ISO);
  3. revisione dei rinvii su esercizio, manutenzione e aggiornamento degli strumenti di calcolo.

Allegati e Appendici: architettura tecnica del nuovo impianto

Il decreto sostituisce integralmente l’Allegato 1 e l’Allegato 2 del 2015 e rende parte integrante dell’Allegato 1 due Appendici operative (A e B). La lettura corretta è quindi: Allegato 1 (testo e capitoli) + Appendice A (edificio di riferimento e parametri-limite) + Appendice B (limiti puntuali per componenti e verifiche di trasmittanza, inclusi ponti termici), mentre l’Allegato 2 elenca le norme tecniche di calcolo.

Allegato 1: contenuti tecnici, capitolo per capitolo

Capitolo 1 – Quadro comune: prestazione energetica, classificazioni e tipologie di intervento

Il Capitolo 1 definisce il quadro comune di calcolo della prestazione energetica e mantiene la classificazione per destinazione d’uso secondo il DPR 412/1993 (categorie E.1-E.8). Conferma il sistema prestazionale basato su fabbisogni utili (EP_H,nd, EP_C,nd, EP_W,nd) e sui corrispondenti indici in energia primaria (EP_H, EP_C, EP_W, EP_V, EP_L, EP_T) che concorrono all’indice globale EP_gl (espresso in energia primaria totale o non rinnovabile). Resta la distinzione tra calcolo per unità immobiliare e per edificio a seconda dei servizi e della distribuzione impiantistica.

Particolarmente rilevante è la gestione della quota di energia da fonti rinnovabili nei sistemi centralizzati o multi-servizio: il decreto formalizza l’attribuzione delle quote di energia rinnovabile per servizio e per unità immobiliare in proporzione ai fabbisogni termici/elettrici pertinenti, evitando duplicazioni o attribuzioni arbitrarie nei casi di impianti condivisi.

Capitolo 2 – Prescrizioni comuni (relazione tecnica, verifiche, dispositivi e automazione)

Il Capitolo 2 disciplina le prescrizioni trasversali applicabili a nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazione: obbligo di Relazione tecnica (ex Legge 10) e dichiarazione di conformità delle opere al progetto; set di verifiche prestazionali basate su parametri e indici (Tabella 3) e confronto con edificio di riferimento; prescrizioni impiantistiche su regolazione, contabilizzazione, dispositivi autoregolanti e qualità dei componenti.

Una novità operativamente incisiva è l’obbligo (entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto) di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) per edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale > 290 kW, con classe di efficienza almeno B secondo UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l’installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni (al netto di incentivi). In caso contrario, la mancata installazione deve essere motivata nella relazione tecnica.

Capitolo 3 – Requisiti specifici per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello

Per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello, l’impostazione rimane prestazionale e basata sull’edificio di riferimento: i limiti sugli indici EP_H,nd, EP_C,nd ed EP_gl,tot sono calcolati con il riferimento, mentre l’edificio reale deve rispettare contestualmente limiti su involucro (H’T, A_sol,est/A_sup) e requisiti puntuali su componenti e impianti. Il parametro H’T assume ruolo centrale quale misura sintetica della qualità della trasmissione termica dell’involucro (opaco + trasparente + ponti termici), normalizzata sulla superficie disperdente.

In questo ambito le novità più significative sono legate all’involucro: i ponti termici, oltre a dover essere correttamente modellati nel progetto, entrano anche nella definizione dei limiti tramite valori di trasmittanza lineica di riferimento (Tabella 5-bis di Appendice A), superando l’approccio 2015 che tendeva a considerarli implicitamente inglobati nelle trasmittanze di riferimento delle sezioni correnti.

Capitolo 4 – Ristrutturazioni importanti (primo e secondo livello): logica delle verifiche

Il decreto conferma la distinzione tra ristrutturazioni importanti di primo livello (incidenza su involucro > 50% e ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio) e di secondo livello (incidenza su involucro > 25% con possibile intervento impiantistico parziale). La differenza si riflette nel set di verifiche: nel primo livello la verifica prestazionale sull’intero edificio e i limiti su H’T sono più strutturati e tengono conto, tra l’altro, del rapporto ex-ante di superficie vetrata sul totale (Tabella 11 di Appendice A). Nel secondo livello prevalgono verifiche su componenti e su parametri parziali, con rinvii puntuali alle tabelle di Appendice B.

Capitolo 5 – Riqualificazione energetica: requisiti puntuali su involucro e impianti

Per gli interventi su edifici esistenti che non ricadono nelle ristrutturazioni importanti, il Capitolo 5 disciplina requisiti puntuali, principalmente tramite limiti di trasmittanza in sezione corrente (U_sc) e limiti su chiusure trasparenti e componenti di copertura/pavimento. I limiti sono organizzati per zona climatica e per tipologia di componente e sono raccolti nelle tabelle dell’Appendice B. Una prescrizione chiave è l’attenzione alla trasmittanza comprensiva dei ponti termici per specifiche casistiche, con rinvii espliciti a metodi UNI EN ISO per il calcolo di psi e della U equivalente.

Capitolo 6 – Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (e-mobility)

Il Capitolo 6 integra nel decreto requisiti minimi gli obblighi per l’infrastrutturazione di ricarica nei soli edifici dotati di posti auto, coerentemente con il D.Lgs. 48/2020 e con le definizioni del D.Lgs. 257/2016. Il capitolo distingue: (i) edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico; (ii) edifici non residenziali con parcheggi non aperti al pubblico; (iii) edifici residenziali con parcheggio interno o adiacente. Gli obblighi sono espressi in tabelle con soglie in funzione del numero di posti auto, includendo sia la predisposizione (canalizzazioni) sia l’installazione di punti di ricarica o di un numero minimo di stalli attrezzati.

Un aspetto operativo da non sottovalutare è l’interazione con il perimetro degli interventi: per alcune casistiche di edifici esistenti, gli obblighi si applicano solo se la ristrutturazione coinvolge anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, oppure se vengono realizzati ex novo o incrementati i posti auto.

Capitolo 7 – Quadro di sintesi: tabella riepilogativa delle verifiche

Il Capitolo 7 fornisce una tabella riepilogativa (Tabella 7) che associa, per ciascuna tipologia e livello di intervento, l’elenco delle prescrizioni e delle verifiche richieste (capitoli 2, 3, 4, 5 e 6). Questo quadro, pur non sostituendo la lettura delle prescrizioni dettagliate, è utile come check-list di progetto per evitare omissioni.

Appendice A: edificio di riferimento e parametri-limite (focus involucro)

L’Appendice A è il fulcro delle verifiche prestazionali: definisce i parametri dell’edificio di riferimento (trasmittanze di riferimento, efficienze impiantistiche, caratteristiche di generazione e ausiliari), i limiti numerici di parametri come H’T e A_sol,est/A_sup, e l’insieme di tabelle di supporto utilizzate direttamente dai software di calcolo per generare gli indici limite e confrontare il progetto.

Ponti termici: introduzione di trasmittanze lineiche di riferimento

La Tabella 5-bis dell’Appendice A introduce valori di trasmittanza termica lineica (psi) di riferimento, distinti per dimensioni interne ed esterne e per zona climatica, per tipologie ricorrenti (aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave, cassonetto serramento). Questi valori sono utilizzati nel calcolo dei fabbisogni limite dell’edificio di riferimento e rendono esplicito il contributo dei ponti termici nella comparazione prestazionale, aumentando la trasparenza del processo e riducendo i margini interpretativi.

Operativamente, questo implica che nei modelli energetici si deve distinguere tra: a) ponti termici reali progettati (che possono essere migliori o peggiori del riferimento); b) ponti termici di riferimento tabellati che concorrono ai limiti. Il progettista può quindi ottenere vantaggi prestazionali misurabili tramite dettagli costruttivi ottimizzati (tagli termici, correzione giunti serramento, balconi a taglio termico), ma deve anche gestire la coerenza tra modello e soluzione realizzata.

H’T: definizione, metodo di calcolo e limiti (Tabelle 10 e 11)

Il parametro H’T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione) è definito come rapporto tra il coefficiente globale di trasmissione dell’involucro (H_tr,adj, comprensivo dei ponti termici secondo UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 10211/14683) e la superficie disperdente complessiva. Il decreto fornisce limiti tabellati: per nuova costruzione e demolizione/ricostruzione in funzione del rapporto di forma S/V (Tabella 10), e per ristrutturazioni importanti di primo livello in funzione del rapporto ex-ante di superficie vetrata (Tabella 11).

La presenza di una tabella dedicata alle ristrutturazioni di primo livello riconosce la diversa libertà progettuale sull’involucro esistente: un edificio con elevata percentuale di componenti trasparenti ex-ante ha un margine di miglioramento differente e quindi limiti H’T modulati di conseguenza. Questa modulazione è un cambiamento sostanziale rispetto al 2015 e richiede, in fase di diagnosi e rilievo, una quantificazione accurata del rapporto vetrato ex-ante.

A_sol,est/A_sup e requisiti estivi: razionalizzazione delle verifiche solari

Il parametro A_sol,est/A_sup (area solare equivalente estiva per unità di superficie utile) sintetizza l’esposizione e la protezione solare estiva dell’edificio. I limiti sono tabellati in Appendice A e differenziano gli edifici residenziali (E.1, con sotto-categorie) dal non residenziale. Nella pratica progettuale il rispetto del limite richiede coerenza tra: fattori solari dei vetri, presenza e gestione delle schermature, geometria degli aggetti, fattori di ombreggiamento e ventilazione naturale/turnazione d’aria.

Appendice B: limiti puntuali (involucro e componenti) e verifica della trasmittanza comprensiva dei p.t.

L’Appendice B raccoglie requisiti puntuali utilizzati soprattutto per riqualificazioni energetiche e interventi parziali: limiti di trasmittanza in sezione corrente U_sc per pareti opache verticali, coperture e pavimenti, limiti per chiusure trasparenti e chiusure tecniche, oltre a indicazioni operative per il confronto con trasmittanze equivalenti quando sono presenti terreni o ambienti non climatizzati.

Un passaggio operativo importante è l’esplicitazione, per alcune verifiche, della trasmittanza ‘comprensiva dei ponti termici’, con rinvii alle metodologie UNI (UNI EN ISO 10211 per calcoli dettagliati, UNI EN ISO 14683 per metodi semplificati e valori di riferimento). Ciò orienta i tecnici verso una modellazione più fedele e limita l’uso improprio di valori convenzionali non documentati.

Allegato 2: norme tecniche di riferimento e impatti su software e calcoli

L’Allegato 2 elenca le norme tecniche applicabili ai fini del calcolo della prestazione energetica. Rispetto al 2015, la novità più evidente è l’esplicito inserimento di UNI/TS 11300-5 (energia primaria e quota rinnovabile) e UNI/TS 11300-6 (energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili), nonché il rafforzamento dei riferimenti ai pacchetti UNI EN ISO per ponti termici, schermature solari e BACS.

Dal punto di vista operativo, il decreto stabilisce che gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche (o dell’Allegato 2) si applicano dopo 180 giorni dalla loro pubblicazione, consentendo a software-house e professionisti di adeguare strumenti e procedure. In fase di implementazione, i punti critici tipici riguarderanno: a) coerenza tra metodi di calcolo dei ponti termici e gestione dei riferimenti (psi di progetto vs psi di riferimento); b) gestione dei servizi energetici aggiuntivi nel non residenziale (illuminazione e trasporto persone/cose); c) corretta allocazione della quota rinnovabile in sistemi centralizzati o comunità energetiche legate all’edificio.

Novità rispetto al D.M. 26 giugno 2015: confronto tecnico e implicazioni progettuali

Di seguito si sintetizzano le principali differenze rispetto al testo 2015, con commento tecnico-operativo. Il confronto è focalizzato sulle aree che impattano maggiormente la progettazione e la redazione della relazione tecnica.

Involucro: ponti termici resi espliciti anche nei limiti

Nel 2015 la verifica prestazionale era centrata su trasmittanze di riferimento e su indici limite calcolati con edificio di riferimento, ma il contributo dei ponti termici nei limiti risultava di fatto ‘opaco’ per il progettista (con differenze interpretative tra software). Nel 2025, l’introduzione di trasmittanze lineiche di riferimento (Tabella 5-bis) rende esplicita la quota di dispersione dovuta a discontinuità costruttive. Questo porta a: maggiore comparabilità tra calcoli; necessità di dettagli costruttivi più curati; valorizzazione progettuale dei sistemi a taglio termico.

Parametro H’T: limiti rimodulati e dipendenti dal contesto

I limiti su H’T vengono organizzati e resi più ‘sensibili’ alle condizioni geometriche (S/V) e allo stato di fatto (rapporto vetrato ex-ante). Nella pratica ciò comporta: a) maggiore importanza della fase di rilievo dell’edificio esistente; b) rischio di non conformità se il progetto interviene molto sugli impianti ma poco sull’involucro; c) opportunità di ottimizzazione combinata (vetri + schermature + correzione ponti termici) per rientrare nei limiti senza sovra-isolare.

E-mobility: obblighi integrati nel corpo dei requisiti minimi

Il 2015 non conteneva prescrizioni strutturate per la ricarica elettrica. Il 2025 introduce un capitolo dedicato con tabelle prescrittive. Per i progettisti ciò significa che la verifica energetica e la relazione tecnica devono includere anche la sezione e-mobility quando l’edificio è dotato di posti auto, valutando: numero di stalli, accesso pubblico/privato, intervento sul parcheggio o sulle infrastrutture elettriche e compatibilità con i vincoli antincendio e impiantistici.

Automazione e controllo: BACS classe B sopra 290 kW con criterio economico

Il nuovo obbligo di BACS (classe B o superiore, UNI EN ISO 52120-1) per edifici non residenziali con impianti termici > 290 kW, condizionato da fattibilità tecnica e payback semplice < 6 anni, introduce un elemento di analisi economico-energetica direttamente dentro la conformità normativa. È quindi consigliabile integrare nel progetto una valutazione documentata dei risparmi attesi e dei costi, per giustificare (se necessario) eventuali esclusioni motivate.

Norme tecniche e servizi energetici: aggiornamento del perimetro di calcolo

L’inserimento esplicito di UNI/TS 11300-5 e UNI/TS 11300-6 spinge a trattare in modo più strutturato: quota rinnovabile e fattori di conversione; consumi elettrici legati al trasporto verticale/orizzontale (ascensori, scale mobili) e, nel non residenziale, l’illuminazione. Questo può influire in modo non trascurabile su EP_gl,tot e, dove previsto, su EP_gl,nren, soprattutto per edifici commerciali e complessi con grandi superfici e molte utenze.

Procedura operativa consigliata (workflow progettuale) dopo l’entrata in vigore

Per gestire correttamente le verifiche secondo il D.M. 28 ottobre 2025, un flusso operativo robusto può essere articolato come segue:

  1. Inquadramento intervento: classificare correttamente il livello (nuovo, ristrutturazione I/II livello, riqualificazione) e la destinazione d’uso (DPR 412/1993).
  2. Rilievo e dati ex-ante: per interventi su esistente, determinare con precisione S/V, superfici disperdenti, percentuale vetrata ex-ante (per H’T), stratigrafie e ponti termici ricorrenti.
  3. Modellazione energetica: impostare il calcolo conforme a UNI/TS 11300 e Allegato 2; distinguere ponti termici di progetto e valori di riferimento (Tab. 5-bis).
  4. Verifiche involucro: controllare H’T e requisiti estivi (A_sol,est/A_sup), oltre ai limiti puntuali di Appendice B (U_sc, serramenti, coperture, pavimenti, ecc.).
  5. Verifiche impiantistiche: rendimenti e requisiti minimi, regolazione e contabilizzazione; verificare BACS se non residenziale > 290 kW e condizioni payback.
  6. E-mobility: verificare obblighi di predisposizione/numero punti ricarica in base al numero di posti auto, accesso pubblico e tipo intervento (Cap. 6).
  7. Redazione Relazione tecnica: documentare ipotesi, input, norme applicate e risultati; motivare eventuali non applicabilità (es. BACS non conveniente o non fattibile).
  8. As-built e controlli: garantire coerenza tra progetto e realizzazione (materiali, serramenti, dettagli di posa); predisporre dossier ponti termici e schede tecniche.

Conclusioni

Il D.M. 28 ottobre 2025 rappresenta un aggiornamento sostanziale del ‘decreto requisiti minimi’ e sposta l’attenzione verso una modellazione più esplicita e verificabile dei fenomeni finora gestiti in modo convenzionale (ponti termici) e verso l’integrazione di nuovi servizi e infrastrutture (e-mobility, BACS). Dal punto di vista tecnico, i progettisti dovranno rafforzare l’integrazione tra progettazione architettonica e impiantistica, curando rilievi ex-ante, dettagli di posa e coerenza dei modelli energetici. Dal punto di vista procedurale, diventa ancora più importante una relazione tecnica completa e tracciabile, anche per giustificare eventuali deroghe legate alla fattibilità tecnica o economica (payback).

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